
Secondo Balzac, un paese che ha 40.000 leggi non ne ha nessuna. L’Italia ne ha di più.
Secondo un noto studioso del diritto, oggi giudice costituzionale, nel nostro paese “la qualità della legislazione è pessima, e la sua quantità enorme: quando diminuisce il numero delle leggi, ne aumenta la lunghezza” (Giornale di diritto amministrativo n. 1 del 2013).
Ecco due esempi che rientrano nei tipi descritti, per qualità e quantità negative. I casi in esame sono emblematici per i danni che arrecano alle per-sone, a causa della loro oscurità o eccessività, e quindi per come ne è danneggiata anche l’attività economica di molti.
Unione europea, eccesso di norme e obblighi dei Paesi membri: il caso delle patenti di guida.
A molti è nota, ma pochi se ne lagnano o la sottolineano con biasimo, la produzione abnorme di regole che la geniale burocrazia europea fa inghiottire a Parlamento e Consiglio U.E., i quali non se ne curano e la distribuiscono su tutti i Paesi membri.
Basta esaminare la Gazzetta U.E. per vedere, ad esempio che nell’ anno 2012 sono stati pubblicati oltre 1.200 regolamenti, di diversa di-mensione, che hanno rallegrato, per la loro mole, e talora per la loro inutilità, le più varie attività dei cittadini dell’Unione ed anche degli organi pubblici dei vari Stati. Bene: molti ricorderanno che, in epoca felice, gli italiani potevano scegliere, a seconda dei veicoli da guidare, di non più di quattro o cinque tipi di abilitazioni alla guida. Ed era semplice abbastanza, per tutti, conoscerne pressappoco il valore, cioè capire chi e come potesse guidare i mezzi motorizzati.
Certo, il progresso ha consentito sempre più la produzione di veicoli tecnicamente avanzati: e questo va a lode degli ingegneri che hanno lavorato e lavorano nel settore. Ma la capacità di catalogazione e di analisi di taluni legislatori è riuscita a fare di meglio per confondere le acque. E infatti, le norme della Unione europea e, per assoggettamento, quelle italiane sono riuscite a concepire e rendere generali quindici tipi di patenti di guida.
Il parto è ora codificato nell’art. 116 del codice della strada (modificato dal 19 gennaio 2013: e perché non dal 1° febbraio?), che è composto da oltre 2000 parole e 18 commi, e che in verità prevede anche altri tipi di patenti, come le dieci consentite in capo ai “mutilati e minorati fisici”.
Basta un solo commento: come farà la gente comune a districarsi in questa selva di patenti?
E fra la gente comune va ricompresa anche la categoria di coloro che vigilano sul traffico nelle strade, perché è difficile pensare che tutti siano all’altezza di conoscere e sapere applicare queste regole e le altre cento e cento del codice della strada e del regolamento correlativo.
Un altro esempio riguarda i contratti o appalti pubblici: collaborazione fra U.E. – Go-verno italiano – Regioni – Parlamento che legifera.
Nel 2006 è entrato in vigore il codice dei contratti pubblici: è il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile. Recepisce due direttive europee e consta di oltre 260 articoli con ventidue allegati, che sono gruppi di altre norme.
La bulimia del legislatore italiano non si è fermata: dopo quattro anni di pesante gestazione (non 4 giorni o mesi) è intervenuto il regolamento di attuazione che si compone di altri 350 articoli, più gli allegati (che non sono altro che regole con altra collocazione). Ad essi si sono aggiunti numerosi gruppi di norme che le regioni hanno ritenuto, malamente conoscendo la Costituzione italiana, di poter adottare, ovviamente nel ristretto ambito del loro territorio. E sono state perciò spesso falcidiate da pronunce della Corte costituzionale, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza. Ma non sono state tutte impugnate dinanzi alla Corte, sicché chissà quante, per lo più inutili, ma soffocanti, sono in vigore e allietano i cittadini delle singole regioni. Si sono aggregate, però, anche altre norme emanate dal Parlamen-to, a modifica del codice, e su iniziativa degli stessi parlamentari o del governo, attraverso il Parlamento, con intenti fra i più vari, compresi quelli, ricorrenti, di ritenere di dover perfezionare l’ipertrofico corpo di leggi.
Ecco un esempio indicativo per tutti, se si ha pazienza di leggerlo: “3. Fermo quanto previsto dall’articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all’articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.” Si tratta dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2007. Non tutti ne possono comprendere l’elevato valore intrinseco e la chiarezza elementare.
Appare logico che, di fronte a corpi di disposizioni così alluvionali e così oscuri per la massima parte della gente comune, gli eventi, per i cittadini e per l’ amministrazione pubblica, di guasti, malaffare e danni crescono a dismisura.
E non è mai così che si pongono argini alla corruzione.
Leave a comment