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La vulnerabilità formale della legge delega sulla riforma delle norme sul lavoro

16/10/2014
Diverse proposizioni della delega approvata mancano della necessaria precisione e concretezza in tema di princìpi e criteri, vale a dire che sono così vaghi e indeterminati da equivalere ad una delega in bianco, costituzionalmente illegittima.Di articolo 18 non si parla, dunque è dubbio che vi sia delega su questo tema.

Sul sito del Senato è apparso tempestivamente il testo definitivo del disegno di legge di delega per la riforma delle norme sul lavoro, approvato lo scorso 9 ottobre 2014. 

Qui si segnalano alcuni dei punti più vulnerabili. È destinato ad un altro scritto, più analitico, l’esame dell’intero corpo normativo, ora transitato all’esame dell’ altro ramo del parlamento.
1. L’art. 18 dello statuto dei lavoratori, ovvero la diatriba sui licenziamenti.
Va ricordato che l’art. 18 dispone in tema di licenziamento dei lavoratori dipendenti e re-gola le conseguenze che ne derivano se, in giudizio, sia stabilito che esso è stato intimato in violazione della legge o dei contratti collettivi o individuali.
Due sono le possibili conseguenze risarcitorie: la reintegrazione nel posto di lavoro o sol-tanto un ristoro variamente proporzionato alle mensilità di retribuzione perdute.
Le notizie giornalistiche e le dichiarazioni di parlamentari e altri personaggi hanno fatto un gran parlare della riforma di queste disposizioni di legge, in senso limitativo o, addirittura, abrogativo di esse, per “dare una maggiore flessibilità la rapporto di lavoro”.
Il fatto è che, nel testo approvato dal Senato, non vi è traccia di delega legislativa in tema di licenziamenti, né di forme risarcitorie che il legislatore delegato sia autorizzato a modificare nell’esercizio dei poteri conferitigli. Né tantomeno di tutele, magari genericamente previste, nel settore dei rapporti di lavoro dipendente in essere.
È soltanto previsto un regime di “tutele crescenti” per i nuovi rapporti di lavoro, ma la formula è così vaga, che sarà discutibile, sul piano costituzionale, un qualsiasi intervento perché non è un vero criterio o principio direttivo.
Ne segue che o la delega è stata criptata in modo perfetto, sì che solo pochi sono in grado di percepirla, e questo è impossibile sotto vari profili, oppure che nessun intervento può essere giustificato con i futuri decreti legislativi, con riguardo al maltrattato art. 18.
2. Insufficienza di taluni criteri di delega.
Basta qui ricordare che l’art. 76 della Costituzione consente l’esercizio della funzione legislativa da parte del governo soltanto su delega e soltanto con determinazione di princìpi e criteri direttivi, oltre che per tempo limitato e per oggetti definiti.
Si segnalano qui, a titolo di esempio, alcune proposizioni della delega approvata che mancano della necessaria precisione e concretezza in tema di princìpi e criteri, vale a dire che sono così vaghi e indeterminati da equivalere ad una delega in bianco, costituzionalmente illegittima:
(comma 2, lett. a, n. 4) in tema di cassa integrazione guadagni: “individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione”. Ma l’individuazione è un’ operazione che segue all’ applicazione di un qualche specifico criterio, e qui non se ne trova nessuno;
(comma 2, lett. b, n. 2) in tema di strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria: “incremento della durata massima” del trattamento economico “per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti”. E qui non c’è né criterio sulla misura dell’incremento, né sul modo di individuare le “carriere contributive più rilevanti”;
(comma 4. lett. b) in tema di “fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro”: “razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’ autoimprendorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale”. Ed anche la razionalizzazione è operazione che è il risultato dell’applicazione di uno o più criteri, senza che nella norma ne sia enunciato neppure uno;
(comma 6, lett. b) a proposito della semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro: “eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi”. Delega questa dove alla assenza di un qualsiasi criterio che valga a indirizzare l’operazione di semplificazione e razionalizzazione, si affianca la mancanza di ogni indirizzo per la composizione dei contrasti giurisprudenziali, che forse hanno nel nostro ordinamento la loro soluzione nelle sentenze dei giudici di livello più elevato. Di questa funzione, quindi, si appropria il governo, in quanto legislatore delegato.
L’elencazione esauriente sarebbe ben più vasta.
3. Oscurità di formulazioni.
Vi sono anche criteri di delega che appaiono di chiarezza molto relativa, se non insussi-stente. Eccone qualche caso.
A proposito della cassa integrazione guadagni ed in connessione con la disposizione del comma 12, secondo la quale l’attuazione delle deleghe non deve comportare “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è prevista in modo oscuro, una “riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo (comma 2, lett. a, n. 6).
In tema di servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro: per gli incentivi all’ assunzione esistenti si dispone che essi siano da collegare “a criteri di valutazione e di verifica dell’ efficacia e dell’impatto” (comma 4, lett. a). Che è un criterio che esige, se ancorato permanentemente a tali verifiche, una sostanziale variabilità, legata al mutare delle condizioni generali di ogni settore economico, una sostanziale delegificazione (assegnazione all’autorità amministrativa di stabilire, in connessione con efficacia e impatto), o è inattuabile in via legislativa.
Sempre in tema di servizi essenziali, va anche citato questo principio e criterio direttivo: “valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati” (comma 4, lett. o). Formula dalla oscurità particolarmente ostica, della quale basta la segnalazione.
Ed è sufficiente sottolineare (comma 4, lett. p) la norma immediatamente seguente, in cui si ipotizza di accordi per la ricollocazione dei disoccupati ed inoccupati, con la “previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione proporzionate alla difficoltà del collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale.” E non è certo chiaro come ciò possa avvenire.
Insomma, la legge di delegazione presenta lacune ed improprietà che, se non avvertite in sede di redazione dei decreti delegati, comporteranno controversie numerose e verifiche di costituzionalità estremamente pericolose per la loro sopravvivenza come leggi dello Stato.

 

 

 

 

 

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