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L'assurdo scontro sull'articolo 18

01/10/2014
E' vero: esiste un’ampia giurisprudenza fatta di sentenze che prescrivono il reintegro anche quando una colpa del dipendente è palese. Si tratta di distorsioni nell’applicazione della legge che in nessun modo tolgono alla legge la sua validità.

C’è qualche cosa di paradossale nello scontro che sta lacerando la sinistra e il Pd sul tema dell’articolo 18. Chi ne chiede – o ne chiedeva – l’abolizione, sostiene di voler eliminare le differenze fra lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati, rendere il mercato del lavoro più aderente alle trasformazioni intervenute nella società italiana e offrire ai potenziali investitori uno scenario più appetibile di quello che i vincoli oggi esistenti permettono. In realtà sono tutti obiettivi condivisibili e condivisi, ma che non hanno niente a che vedere con l’articolo 18.  

Quell’articolo, modificato e ristretto nel suo ambito di applicazione con la riforma Fornero, serve a difendere almeno in parte il lavoratore dipendente (di aziende con più di 15 dipendenti: alcuni milioni di lavoratori, quindi) dal rischio di essere licenziati per ragioni diverse da quelle “per giusta causa”, cioè connesse alla produzione o attinenti a colpe del lavoratore. Affermare – come si è sentito – che è giusto lasciare al datore di lavoro la libertà di licenziare a propria esclusiva discrezione, sembra in realtà una patente negazione dei più elementari diritti conquistati dai lavoratori del mondo civilizzato da oltre un secolo.  Accade, infatti, che ci siano datori di lavoro che licenziano se un dipendente aderisce a uno sciopero o anche se soltanto si iscrive a un sindacato. Come si fa a negare che licenziamenti simili devono essere considerati nulli? La stessa previsione di lasciarlo per licenziamenti discriminatori e disciplinari, sia pur dopo un braccio di ferro, lo dimostra.

Può sembrare perfino banale rilevare che, in assenza di una giusta causa, un licenziamento deve essere annullato e la conservazione del posto di lavoro esserne la logica conseguenza, salvo diversa scelta del licenziato. Peraltro  l’articolo 18 non fa che rendere più esplicito e cogente quanto è già ampiamente previsto e codificato da un apparato giuridico molto ampio. La legge 604 del ’66, prima di tutto, che precede di molto la nascita dello Statuto dei lavoratori: l’articolo 8 afferma chiaramente che, in caso di licenziamento senza giusta causa, è previsto il reintegro nel posto di lavoro. Ma poi ci sono le norme che indicano in modo dettagliato quando il licenziamento è lecito (altri articoli della stessa legge 604) e quando non è consentito: l’articolo 35 del decreto legislativo 198 del 2006, gli articoli 1, 7 e 9 del decreto legislativo n.151 del 2001.

Né si capisce in che modo l’intervento sull’articolo 18 renderebbe possibile l’introduzione di misure che puntano a ridurre il divario fra lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati o lo stanziamento di risorse per finanziare in modo più generoso l’indennità di disoccupazione: nulla contrasta l’introduzione di quelle misure, opportune e giuste (a patto che ci siano le risorse necessarie) e il contestuale mantenimento dell’articolo 18 così com’è, dopo le pur sofferte modifiche della riforma Fornero.

Vero è che esiste un’ampia giurisprudenza fatta di sentenze che prescrivono il reintegro anche quando una colpa del dipendente è palese. Si tratta, tuttavia, di distorsioni nell’applicazione della legge che in nessun modo tolgono alla legge la sua validità. Quello che probabilmente può essere opportuno è introdurre, all’opposto di quanto la riforma Fornero aveva cercato di realizzare, vincoli più stringenti alla discrezionalità del magistrato, così da ridurre i rischi di abuso nell’applicazione del reintegro. Peraltro, anche se le opportunità politiche generano affermazioni diverse, nessuno più, nemmeno in ambito imprenditoriale, ritiene che l’attività economica, nuovi investimenti e nuove assunzioni trovino un freno dovuto all’esistenza dell’articolo 18.  Tutti sanno che le cause sono di ben altra natura.

Dopo la tempestosa riunione della direzione del Pd, in realtà, la proposta del governo ha aperto un importante spiraglio riconoscendo l’applicabilità di quell’articolo ai casi di licenziamento discriminatorio o – questa è la novità – per cause disciplinari. Tuttavia, in assenza di ulteriori precisazioni, sia la discriminazione sia la causa disciplinare restano esposte ad una gamma interpretativa estremamente vasta e incerta: sarà quindi necessario definirne bene i contenuti.

Infine, varrebbe la pena riflettere sul fatto che la fase che l’Italia – e l’Europa tutta – sta attraversando non sembra davvero caratterizzata da difficoltà di licenziamento: la disoccupazione non è mai stata così elevata e diffusa, e non sarà certo accordando ai datori di lavoro la facoltà di licenziare a proprio piacimento, sia pure pagando una penale, che la recessione potrà essere sconfitta.

 

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