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Prelievo sulle pensioni: improvvisazione e problemi giuridici

21/08/2014
L'incostituzionalità di un'ulteriore forma di prelievo, oltre al fisco e al contributo di solidarietà già in vigore, sarebbe palese. Come per il prelievo attuale, sarebbe di fatto un tributo imposto solo ad alcuni cittadini.

1. In una intervista apparsa su un quotidiano il 17 agosto 2014 il ministro del lavoro italiano si sarebbe così pronunciato in tema di introduzione di un “contributo di solidarietà” sulle cosiddette “pensioni alte”.

Se sono esatte le parole riportate nell’intervista, egli

a) non avrebbe escluso un intervento legislativo per stabilire un contributo di solidarietà sulle pensioni, senza chiarire dove fissare “l’asticella” al di sopra della quale imporre il prelievo,

b)neppure avrebbe escluso un ricalcolo delle pensioni liquidate col metodo retributivo (commisurazione alle retribuzioni percepite in un periodo pluriannuale anteriore al collocamento a riposo), passando al metodo contributivo (commisurazione al “monte dei contributi versati” adeguatamente rivalutati fino al momento di decorrenza della pensione.

Queste due posizioni presentano aspetti di illegittimità costituzionale, la prima, e di impraticabilità attuativa, la seconda.

  1. Incostituzionalità del cosiddetto contributo futuro sulle pensioni.

Sulle pensioni di importo superiore ai 7mila euro mensili lordi è stato imposto un tributo del 6, del 12 e del 18 per cento, a scaglioni, a decorre dal 1° gennaio 2014 e fino al 2016. L’imposizione ha chiara natura tributaria – come si vedrà al n. 3 – anche se la denominazione data è quella di contributo di solidarietà alle singole gestioni previdenziali.

L’applicazione di una terza imposizione, oltre Irpef e contributo vigente, su queste pensioni – e forse su quelle di misura anche inferiore – viola certamente le regole costituzionali della eguaglianza di trattamento e di ragionevolezza (è stato già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2013).  

Non sarebbe male che coloro che decidono e coloro che consigliano padroneggiassero meglio la materia.

  1. Incostituzionalità dell’attuale contributo di solidarietà sulle pensioni.

Questo contributo (è così battezzato nel comma 486 della legge di stabilità per il 2014: n. 147 del 2013) onera le pensioni da 7.020 euro mensili in su per tre anni.

  1. Il primo elemento che consente di dubitarne della legittimità costituzionale è l’irrilevanza della sua definizione come contributo: ha natura tributaria.

Lo aveva, pochi mesi prima, messo in risalto la Corte costituzionale (sentenza n. 116 del giugno 2013), quando aveva esaminato e dichiarato illegittimo il contributo di perequazione – così denominato dall’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nella misura del 5, 10 e 15 per cento sulle pensioni superiori ai 90mila euro lordi l’anno, a decorrere dal 1° agosto 2011.

Ne è stato perciò rilevato il contrasto con il principio della “universalità della imposizione” e della irragionevolezza della sua deroga (n. 7.3. della motivazione) ed è stato sottolineato che “il contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini la misura è per i redditi oltre 300.000 euro lordi annui, con un’aliquota del 3 per cento, salva in questo caso la deducibilità dal reddito.”

L’inconcludenza o la presunzione della nuova legge sta anche nel fatto che si è continuato a chiamare “contributo di solidarietà” l’imposizione ripristinata, senza nessuna considerazione neppure per le parole con le quali la Corte aveva chiarito l’illegittimità dell’imposizione.

  1. L’altro elemento che fa dubitare della legittimità di quest’onere si desume da una ulteriore considerazione del giudice delle leggi:

“Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell’ intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.”

  1. Un terzo elemento, che mette in rilievo addirittura la non riferibilità della prestazione imposta sulle pensioni, ha triplice fondamento:

- se si fosse trattato di contribuire effettivamente alle singole gestioni previdenziali con risorse insufficienti per il pagamento delle pensioni, si dovrebbe considerare che

a) o dette gestioni sono in deficit, e allora il contributo è dovuto anche e prima di tutto dai lavoratori attivi. Sono questi  che, nell’attuale sistema a ripartizione, devono concorrere per primi, come hanno fatto gli attuali pensionati in precedenza, alla copertura dell’ onere delle pensioni in essere. Invece, qui si ha il singolare caso che le retribuzioni dei lavoratori attivi anche se hanno la medesima misura delle pensioni onerate dal contributo di solidarietà non sono gravate dello stesso onere;

b) o dette gestioni non presentano deficit oppure sono in misura diversa deficitarie, e allora la giustificazione è priva di base e maschera una imposizione soltanto a carico delle pensioni. Essa è perciò inficiata dalla stessa illegittimità rilevata dalla Corte nella norma del 2011;

- la devoluzione “al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo” aggiunge uno scopo di copertura di una diversa spesa: quella di coprire l’onere per altre migliaia di pensionamenti anticipati. In base al principio di eguaglianza, l’onere dovrebbe essere posto a carico di tutti i contribuenti, non essere una imposta speciale sui soli pensionati.

- infine, la destinazione di eventuali – non sicuri – contributi su coloro che fruiscono di pensioni speciali, perché intangibili con questa norma statale, e che abbiano la medesima misura di quelle ordinarie, sarebbe invece destinata al “fondo di garanzia per la prima casa”.

E dunque l’eventuale onere su altre pensioni di cittadini privilegiati neppure concorrerebbe a far fronte ai possibili deficit di qualche gestione previdenziale ordinaria, ma mostra così ancora più palesemente la sua natura di tributo.

Introdurre un secondo contributo di solidarietà a carico di una sola categoria di contribuenti, ormai, per la loro condizione non più tenuti a versare i veri contributi alle gestioni previdenziali, per averlo fatto durante la loro attività lavorativa, appare una sconsiderata soluzione di chi improvvisa:

senza conoscere a fondo il sistema previdenziale,

senza conoscere il numero di coloro che sarebbero gravati da un simile doppio tributo e

senza eliminare, magari solo ex nunc, palesi privilegi consistenti nella vigente possibilità di fruire di pensioni – anche se chiamate con termini diversi – a carico della finanza pubblica (quindi non solo degli enti di previdenza), e magari senza i requisiti che valgono per la generalità dei cittadini in ordine alla anzianità assicurativa, agli anni di contribuzione necessaria ed alla età pensionabile.

La vera riforma sarebbe quella di stabilire per tutti, anche se d’ora in poi, identità dei requisiti oggi prescritti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, in qualsiasi caso di diritto a pensioni, rendite o a qualsiasi altro beneficio economico connesso alla cessazione di una attività.

Sarebbe la scomparsa della maggior parte dei privilegi nascosti e ignorati dai più (anche da quelli che possono decidere).

 

 

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