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Pensioni, la voragine potrebbe superare i 16 miliardi

05/05/2015
Dossier di Antonio Misiani

La sentenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-­-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il cosiddetto “decreto Salva-­-Italia” del Governo Monti), nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento». Sembrerebbe invece rimanere in vita l’abrogazione – disposta sempre dal comma 25 dell’art. 24 del DL 201/2011 -­- del comma 3 dell’art. 18 del DL 98/2011, che prevedeva per il biennio 2012-­- 2013 il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo, fatta salva la fascia fino a 3 volte il trattamento minimo (per la quale disponeva l’applicazione della rivalutazione nella misura del 70 per cento). La sentenza specifica che "la censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività". Risultano di conseguenza "intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)".

L’evoluzione della normativa sulla perequazione

Prima del DL 98/2011 la perequazione era prevista al 100% per la fascia fino a 3 volte il trattamento minimo (TM); 90% per la fascia da 3 a 5 volte il TM; 75% per l’ammontare eccedente 5 volte il trattamento minimo. Il DL 98/2011 aveva disposto, per il biennio 2012-­-2013, il blocco della rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il TM, fatta salva la fascia fino a 3 volte il TM (rivalutata al 70%).

Il DL 201/2011 ha successivamente previsto, sempre per il biennio 2012-­-2013, il congelamento della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a 3 volte il TM. Secondo i dati riportati in una ricerca dello SPI-­-CGIL, questa norma ha interessato circa 5,2 milioni di pensionati. L’art. 1, comma 483 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha infine introdotto dal 2014 un nuovo sistema di rivalutazione automatica basato non più su fasce, ma in base all’importo complessivo di ciascun trattamento pensionistico.

La quantificazione dell’ammontare da rimborsare

La quantificazione della somma potenzialmente da restituire è data dalla sommatoria di: 1) effetto diretto dell’indicizzazione ripristinata per il biennio 2012-­-2013; 2) effetto della capitalizzazione negli anni 2014-­-2015 dell’indicizzazione ripristinata di cui al punto 1). La Corte costituzionale ricorda infatti, nella sentenza in oggetto, che “per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato”. Come evidenzia la Nota di lettura del Servizio del Bilancio del Senato, la relazione tecnica del DL 201/2011 aveva stimato gli effetti della norma in termini di indebitamento netto secondo i seguenti parametri: a) Trattamento minimo INPS 2011 pari a 468,35 euro mensili; b) Tasso di indicizzazione pari al 2,6 per cento nel 2012 e all’1,9 per cento nel 2013; c) Monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) stimabile in 240,5 miliardi nel 2011 e 247,8 miliardi nel 2012; d) Quota del monte pensioni corrispondente a pensioni superiori a 3 volte il minimo: 54 per cento circa; e) Elasticità media all’indice di rivalutazione: circa 72,6 per cento.

Per quantificare con maggiore esattezza l’importo da rimborsare bisogna tenere conto di due ulteriori fattori. Il primo di questi è l’abrogazione del comma 3 dell’art. 18 del DL 98/2011 (che la sentenza della Corte costituzionale non ha intaccato), che va considerata a parte poiché era già incorporata nel tendenziale su cui è stato costruito il DL 201/2011.

Il secondo fattore da considerare è il tasso di indicizzazione per il calcolo della perequazione, che è stato successivamente stabilito a livelli superiori a quelli assunti nella Relazione tecnica del DL 201/2011: 2,7 per cento nel 2012 (Decreto del 16.11.2012 del MEF) e 3 per cento nel 2013 (Decreto del 20.11.2013 del MEF), a fronte rispettivamente del 2,6 e all’1,9 per cento ipotizzati per stimare gli effetti del comma 25 dell’art. 24 del DL 201/2011.

Conclusioni

Il combinato disposto della sentenza 70/2015 (che ha dichiarato incostituzionale il blocco parziale della perequazione disposto dal DL 201/2011 per il biennio 2012-­-2013) e della confermata abrogazione del comma 3 dell’art. 18 del DL 98/2011 ripristina un sistema di perequazione ancor più generoso rispetto a quello vigente all’emanazione del DL 201/2011. I tassi di indicizzazione superiori a quelli incorporati nelle stime delle Relazioni tecniche comportano a loro volta un ulteriore aumento dell’impatto potenziale della sentenza della Corte. In assenza di un nuovo intervento del legislatore, il pregresso 2012-­-2015 da rimborsare potrebbe dunque raggiungere la cifra di 16,6 miliardi (dati ricalcolati). A queste cifre andrebbero aggiunti gli interessi maturati. Dal 2016, inoltre, per compensare i futuri risparmi di spesa annullati dalla sentenza, dovrebbe essere reperita una cifra annua pari a 4,7 miliardi (dati ricalcolati).

In allegato potete scaricare e leggere il dossier Pensioni, la voragine potrebbe superare i 16 miliardi a firma di Antonio Misiani

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