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Il Patent box tra Ocse e Italia

21/01/2016
Tra i due regimi sussiste una differenza di ordine “quantitativo” e una distinzione di natura “sostanziale”: il Patent Box OCSE si basa su una concezione piuttosto ristretta della conoscenza agevolabile, limitata alle cognizioni aziendali di carattere squisitamente tecnico; il Patent Box Italiano, di contro, si caratterizza per una visione più larga, fondata su una concezione della conoscenza esistente nell’impresa maggiormente estesa e omnicomprensiva.

Il Patent Box, come noto, consiste in un regime opzionale di tassazione agevolata, in favore delle imprese, sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Tale strumento da anni vige in numerosi Paesi ed è oggetto di studio da parte di organismi nazionali e internazionali.

L’OCSE, in particolare, ha presentato in data 5 ottobre 2015 la versione finale del Progetto BEPS – Base Erosion and Profit Shifiting, un piano multi-action intrapreso nel 2013 sulla base delle indicazioni fornite da G20, finalizzato a contrastare il fenomeno della evasione ed elusione fiscale da parte delle aziende multinazionali.

Il piano BEPS si articola su 15 Raccomandazioni, definite “Actions”, concernenti le principali tematiche della fiscalità internazionale, dal transfer pricing alla stabile organizzazione, dalla finanza ibrida all’abuso dei trattati, dalle controlled foreign companies alla digital economy.

Per quanto riguarda il Patent Box, viene in rilievo l’Action 5 “Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance”, che – tra l’altro - prevede l’esclusione dei marchi e del know-how (con una parziale eccezione per le piccole imprese) dal novero dei beni intangibili rientranti nel regime agevolativo.

La posizione OCSE nasce da una diffidenza di fondo nei confronti degli interventi a sostegno degli asset immateriali: da un lato, a dette misure si guarda sempre con sospetto, potendo essere esse utilizzate per erodere strumentalmente la base imponibile; dall’altro lato, però, non si può non riconoscere che le IP-intensive industries rappresentano per l’economia un importante fattore di crescita e di sviluppo.

Diviene così dirimente il profilo della “Substantial Activity”, nel senso che le agevolazioni de quibus vengono riservate solo alle aziende che effettivamente svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Al fine di individuare correttamente i soggetti che pongono in essere detta Substantial Activity, è stato elaborato il concetto di “Nexus Approach”, il cui assunto di fondo è che tra il reddito agevolabile e la spesa qualificata in R&D deve necessariamente sussistere un nesso diretto.

L’impostazione dell’OCSE, riguardo all’ambito oggettivo di operatività delle agevolazioni, si caratterizza per una visione piuttosto restrittiva, che conduce ad una disciplina del Patent Box particolarmente incentrata sul profilo tecnologico dell’impresa.

Ai sensi dell’Action 5, infatti, gli unici beni intangibili suscettibili di risultare “non-obvious”, “useful” e “novel” sono il brevetto per invenzione e le privative ad esso assimilabili.

Il marchio e il know-how sono invece ritenuti asset immateriali tali da determinare regimi fiscali “harmful”, non compatibili con i principi di tassazione internazionale di cui al Progetto BEPS.

Il Patent Box è stato introdotto in Italia con la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45, l. 23 dicembre 2014, n. 190), con modifiche apportate dal cosiddetto Investment Compact (art. 5, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3) e dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 148, l. 30 dicembre 2015, n. 208), con disposizioni attuative ex decreto ministeriale del MISE e del MEF in data 30 luglio 2015.

La più peculiare caratteristica del Patent Box Italiano, come scaturente dal combinato disposto dei suddetti interventi normativi, risiede nella particolare ampiezza del suo ambito di operatività.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale attuativo, infatti, il regime opzionale riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo di: i) software protetto da copyright; ii) brevetti per invenzione, brevetti per modello di utilità e privative analoghe; iii) marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi; iv) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; v) know-how aziendale, in una accezione decisamente estesa.

La via italiana al Patent Box, pertanto, include tra i beni immateriali oggetto della misura agevolativa sia gli IPR più strettamente collegati alla dimensione tecnologica dell’azienda sia gli intangibili attinenti in senso lato ai profili estetici, culturali e commerciali dell’impresa.

Allo stato, insomma, esiste una situazione di non perfetta sovrapponibilità tra il Patent Box OCSE e il Patent Box Italiano, risultando quest’ultimo più ampio ed elastico rispetto al primo.

Tra i due regimi, peraltro, non sussiste soltanto una differenza di ordine “quantitativo”, ma intercorre anche una distinzione di natura “sostanziale”: il Patent Box OCSE, infatti, si basa su una concezione piuttosto ristretta della conoscenza agevolabile, limitata alle cognizioni aziendali di carattere squisitamente tecnico; il Patent Box Italiano, di contro, si caratterizza per una visione più larga, fondata su una concezione della conoscenza esistente nell’impresa maggiormente estesa e omnicomprensiva.

Per compiere qualche appropriata riflessione in merito alle differenze e alle distinzioni sopra accennate, appare il caso di calare il discorso nel contesto economico in cui oggi dette disposizioni sono chiamate ad operare.   

La società contemporanea viene considerata, in maniera sostanzialmente pacifica, come caratterizzata dalla cosiddetta Economia della Conoscenza.

Riguardo alla definizione della Economia della Conoscenza, di contro, non esiste una unanimità di opinioni.

Si ritiene un punto fermo, tuttavia, il fatto che nella Economia della Conoscenza rivestono un ruolo di inedita centralità – all’esito di quella che è stata detta una epocale “soft revolution” - una serie di beni definiti “immateriali”, “soffici” o “intangibili”, complessivamente riconducibili sotto il concetto di Patrimonio Immateriale.

Nell’ambito dell’azienda, naturalmente con l’approssimazione propria di qualunque classificazione generica, il Patrimonio Immateriale può essere visto come l’insieme di tre distinte componenti: i) il Capitale Umano; ii) il Capitale Strutturale; iii) il Capitale Relazionale.

Il Capitale Umano, in primo luogo, viene comunemente inteso come il complesso di conoscenze professionali, attitudini mentali, esperienze personali, doti caratteriali, capacità motivazionali e di apprendimento presenti nell’impresa.

Il Capitale Strutturale, poi, riguarda il patrimonio conoscitivo dell’azienda in senso più strettamente tecnico, ricomprendendo i modelli organizzativi, i metodi produttivi, i protocolli operativi, le banche dati, il know-how diffuso e il vero e proprio portafoglio di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.).

Il Capitale Relazionale, infine, concerne il patrimonio conoscitivo dell’impresa riflesso nelle relazioni verso l’esterno, compresi i rapporti con la clientela e con i canali di distribuzione, l’immagina dell’azienda, l’identità dell’impresa, la sua reputazione e quella dei suoi prodotti.

Nell’attuale contesto economico, dunque, il Patrimonio Immateriale delle aziende abbraccia un ampio spettro di risorse, asset e informazioni, dalle caratteristiche e dai contenuti particolarmente ampi e diversificati.

In buona sostanza, a nostro avviso, nelle imprese oggi assume una fondamentale importanza - ai fini della loro competitività - un unico, grande, diffuso, pervasivo e trasversale bene intangibile, quasi un meta-IPR: la Conoscenza tout court.

A ben vedere, tale circostanza trova conferma anche in un fenomeno in atto nel mondo della proprietà intellettuale ormai da alcuni decenni, una cui compiuta trattazione naturalmente travalicherebbe la natura e la portata del presente scritto, vale a dire il processo di progressivo avvicinamento in essere tra i vari strumenti di IP, tradizionalmente ben distinti e finalizzati a svolgere funzioni nettamente diverse.

Negli ultimi lustri, volendo fare al riguardo solo qualche telegrafico accenno: il design si è allontanato dalla sua funzione più precipuamente estetica ed oggi risulta orientato verso il campo della innovatività, ma già con qualche avvisaglia di una sua ulteriore evoluzione in direzione del territorio della funzionalità (si pensi, ad esempio, al design biomorfico o biomimetico), quindi in fase di avvicinamento rispetto al confine con il brevetto per invenzione; il diritto d’autore ha abbandonato l’etereo universo della cultura in senso stretto, trovando sempre più spesso cittadinanza nel mondo dell’impresa (prendiamo in considerazione – tra l’altro - le tematiche attinenti al software, strumento a sua volta sempre più interessato dalle influenze del regime brevettuale); il marchio, poi, ha sempre meno a che fare con la sua storica funzione di mero indicatore di origine, mentre sempre di più diventa una sorta di indicatore valoriale, un catalizzatore della identità dell’azienda.

Nell’ambito della proprietà intellettuale, dunque, pare in corso un significativo fenomeno evolutivo, con i tradizionali IPR che progressivamente si svincolano dalle proprie tradizionali funzioni e si muovono in maniera concentrica, tendendo a convergere nella tutela e nella promozione – come si accennava già sopra – di un unico, complesso e omnicomprensivo cespite immateriale: la Conoscenza, per l’appunto.

Si tratta, naturalmente, di un fenomeno ancora in fieri, sotto certi aspetti appena accennato, dai tempi di maturazione certamente lunghi e comunque non precisamente preventivabili.

E tuttavia, a nostro avviso, parliamo di una linea di tendenza chiaramente riconoscibile ed incontrovertibilmente in atto, della quale bisogna tenere conto e con la quale occorre rapportarsi sin da adesso.

In questa prospettiva, il concetto di “Conoscenza Tecnica” sostenuto e promosso dall’OCSE ci appare piuttosto limitato, per qualche verso poco moderno e tendenzialmente di retroguardia.

L’esclusione di marchio e know-how dal novero dei beni immateriali utilizzabili ai fini del Patent Box, conseguentemente, non può che suscitare dubbi e perplessità.

La via italiana al Patent Box, invece, ci sembra più conforme alle caratteristiche strutturali e maggiormente in sintonia con le dinamiche di sviluppo che contraddistinguono la realtà del Terzo Millennio e, in particolare, l’Economia della Conoscenza.

La peculiare ampiezza ed elasticità della nostra normativa interna, infatti, pare cogliere con tempestività la linea di tendenza sopra appena evidenziata, vale a dire lo sviluppo nelle imprese di una sorta di nuovo meta-IPR, pervasivo ed omnicomprensivo, al tempo stesso assolutamente moderno ed estremamente antico: la Conoscenza.

 

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